Ricorso Cassazione per violenza domiciliare

Nonostante le mie sollecite richieste, solo ieri sera (18.12.08) alle ore 20, il mio legale mi ha fatto pervenire la tanto attesa bozza del Ricorso, con la possibilità di correzione da parte mia . Questa mattina (19.12.08) per telefono lo stesso avvocato, mi dice che le mie osservazioni e correzioni sono giuste e pertinenti (nella bozza qui allegata sono di colore giallo) ma…per ora non le mette, le userà solo in sede di discussione dipartimentale in Cassazione : già nel processo di Appello ci furono ” piccoli disguidi ed incomprensioni ” dunque per fugare ogni dubbio o fraintendimento intanto oggi 19 diecembre 2008 paleso qui sul mio SITO a disposizione di chiunque ed a testimonianza della mia reale e concreta volontà

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SUPREMA CORTE di CASSAZIONE

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Il sottoscritto avv. Flaminio Maffettini del foro di Bergamo, iscritto all’Albo dei patrocinanti innanzi a codesta Corte, in qualità di difensore, come da mandato depositato agli atti, di Alviero Bonfanti, nato a Brunico (BZ), in data 17 ottobre 1956, residente a Sorisole (BG), via A. Volta n. 6, via P. Micca 4 imputato nel processo penale n. 2180/08 Reg. Gen. svoltosi avanti la Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima Penale, propone con il presente atto

Ricorso

avverso la sentenza n. 1550/08 Reg. Sent. emessa in data 4 novembre 2008, depositata in cancelleria in data 11 novembre 2008, in forza della quale la Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima Penale, riformando integralmente la sentenza n. 1059/04 Reg. Sent. pronunciata in data 13 maggio 2004 dal Tribunale di Bergamo, dichiarava Alviero Bonfanti colpevole dei reati di cui agli artt. 572, 582, 583, in relazione all’art. 577, c.p. e, per l’effetto, condannava il medesimo, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena di mesi nove di reclusione, con contestuale concessione del beneficio della sospensione condizionale, per i seguenti

Motivi

1. Contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in punto sussistenza dei contestati reati

Erra il giudice a quo laddove respinge, in quanto sfornita, a suo avviso, di qualsivoglia supporto probatorio, la tesi, propugnata dalla scrivente difesa, che il Bonfanti sarebbe a suo tempo intervenuto sulla moglie al solo fine di salvaguardare i figli gemelli, portatori di gravi disabilità fisiche, dalla rabbia materna.

Ed invero, una serena ed attenta disamina del contenuto della denuncia-querela presentata all’epoca dalla Alborghetti («ieri 06 c.m. … alle ore 13 circa imponevo ad uno dei gemelli disabili di obbedirmi. A seguito di ciò andava su tutte le furie dicendomi di non permettermi di toccare il bambino») e delle dichiarazioni testimoniali dalla medesima rese nel corso di giudizio di prime cure («In quell’occasione .. mi sembra che io avevo ripreso Giorgio che è uno dei gemelli perché non so se non voleva mangiare»), consente di constatare come, contrariamente a quanto asserito dal giudice a quo, vi siano agli atti elementi sufficienti per sostenere che, negli episodi in contestazione, il Bonfanti assunse nei confronti della moglie comportamenti aggressivi solo ed unicamente perchè preoccupato per il benessere dei propri figli.

Il mio assistito oltre che Inf. Prof., è iscritto alla protezione civile, laureato ed incensurato, ed in 17 anni di matrimonio, fa specie che solo in quel limitato periodo, ci furono le 2 segnalazioni di un ipotetica violenza subita e che la stessa Parte offesa tra l’altro :

1) non si è costituita parte civile e

2) poi voleva ritrarre la denuncia

A dimostrazione della tensione di quel preciso periodo, la Signora dopo aver aperto una pratica legale in comune accordo con il marito stesso, per il risarcimento dei figli gemelli disabili per ipossia da parto , nello stesso studio legale, pochi giorni dopo chiedeva la separazione, nella totale incredulità del Bonfanti

Ci sono basi fondanti per credere che il tutto sia stato montato per precostituirsi elementi di fatto. Lo dimostra la “stessa leggerezza” con cui la Signora amministrava l’economia domestica a quei tempi documentata e segnalata in altre sedi..non per nuocere la stessa, ma dimostrazione come attenuante di alcuni diverbi che ne scaturivano

Ed invero, se si considera che la persona offesa, nel riportare gli anzidetti accadimenti, ha certamente cercato di sminuire nella maggior misura possibile la portata della propria condotta, diviene plausibile ritenere che in quei frangenti la Alborghetti non si sia affatto limitata a “riprendere” i figli, ma abbia assunto nei loro riguardi atteggiamenti ben più aggressivi, suscitando in tal modo la legittima reazione del Bonfanti.

Peraltro, in un contesto siffatto appare altrettanto plausibile ritenere che l’odierno prevenuto si sia scagliato contro la Alborghetti non già per aggredirla fisicamente, ancorché allo scopo di proteggere i propri figli, bensì per allontanare la medesima dai bambini, senza nutrire alcuna intenzione di arrecare ad ella qualsivoglia lesione.

Passando a considerare i reati di lesione, reputa la scrivente difesa che il giudice a quo abbia, invero, errato nel reputare che i certificati medici agli atti costituiscano un adeguato elemento di riscontro dei correlativi addebiti mossi a carico del Bonfanti. Ciò vale in specie per il certificato stilato in data 6 maggio 1999, laddove il medico curante si è semplicemente limitato a riportare una sintomatologia dolorosa riferita dalla Alborghetti medesima («All’E.O. dolore alla pressione della sella del naso»), dando, tuttavia, atto di non aver riscontrato alcuna obiettività clinica («non altri segni rilevabili»).

2. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità

L’odierno prevenuto lamenta una lesione del diritto di difesa nell’ambito del giudizio di prime cure, atteso che egli, pur avendo assistito alla prime udienze, non venne in concreto informato del fatto che il processo sarebbe proseguito oltre, venendogli così impedito di produrre documentazione a supporto delle proprie affermazioni e di rendere l’esame dibattimentale.

Lo evidenzia il mio assistito, con il “gesto” dell’aver rinunciato per principio alla prescrizione, per rimarcarne la sua mancata convocazione e conseguente impossibilità di difesa nel Processo 1° grado . Dato che sempre il mio assistito rimarca come il reato non sia un semplice condono edilizio o un falso in bilancio, ma una violenza domiciliare ( e tutto quello che ne comporta) di fatto è la più grave condanna che un cittadino possa avere

Peraltro, che rendere l’esame innanzi al giudice dibattimentale rispondesse ad un effettivo interesse per l’imputato, è un fatto che trova significativa conferma nel rilevo che il Bonfanti abbia preso parte al giudizio di gravame (a differenza della maggior parte degli imputati, che in tale sede rimangono contumaci), ed ivi abbia chiesto di poter rendere spontanee dichiarazioni.

Non va dimenticato che sempre in quel determinato periodo anche la signora venne condannata per violenze nei confronti del figlio e del Bonfanti e che il tempo intercorso 10 anni e la stessa “lieve” condanna per una colpa di così grave entità = violenza domiciliare, dimostra la poca convinzione del Giudicante

In considerazione di quanto sopra dedotto, il sottoscritto difensore, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’On.le Suprema Corte di Cassazione annulli la sentenza impugnata.

Bergamo – Roma, 18 dicembre 2008

Avv. Flaminio Maffettini

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